Trasparenza Rifiuti
Le informazioni contenute in questa pagina sono finalizzate all'adempimento degli obblighi di trasparenza sul servizio rifiuti, secondo quanto prescritto dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (Arera) con deliberazione 444/2019.
Ultima modifica 20 maggio 2024
Comunicazione Trasparenza Servizio Rifiuti (Delibera Arera - 444/2019)
Le informazioni contenute in questa pagina sono finalizzate all'adempimento degli obblighi di trasparenza sul servizio rifiuti, secondo quanto prescritto dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (Arera) con deliberazione 444/2019.
Punto 3.1 lettera a)
Ragione sociale del gestore che eroga il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani del gestore della raccolta e trasporto e del gestore dello spazzamento e lavaggio delle strade: ATI (Aprica S.p.A. - Ecosviluppo Coop. Sociale Onlus - Fratelli Salvetti & C. Srl)
Gestore che effettua le attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti: Comune di Orio al Serio
Punto 3.1 lettera b)
Recapiti telefonici, postali e di posta elettronica per l’invio di richieste di informazioni, segnalazione di disservizi e reclami nonché, ove presenti, recapiti e orari degli sportelli fisici per l’assistenza agli utenti:
Comune di Orio al serio (BG) C.F. C.F.: 80038190163 P.Iva: 00723880167
Indirizzo: Via Locatelli n. 20 - 24050 Orio al Serio (BG)
Per informazioni in merito alla GESTIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI rivolgersi all'Ufficio Tributi negli orari di apertura al pubblico previo appuntamento.
Tel.: +39 035 4203208 Email: tributi@comune.orioalserio.bg.it
Pec: egov.orioalserio@cert.poliscomuneamico.net
Società che eroga il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti e spazzamento strade:
Associazione temporanea di imprese (ATI) composta dalle seguenti società:
- APRICA S.P.A. – GRUPPO A2A (mandataria), con sede a Brescia, in Via Lamarmora n. 230, codice fiscale e partita iva 00802250175, Pec: aprica@pec.a2a.eu;
- ECOSVILUPPO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS, con sede a Stezzano (BG), in Via Circonvallazione OVEST n. 20;
- FRATELLI SALVETTI E C. s.r.l., con sede a Grassobbio (BG), in Via Lungo Serio n. 45;
Punto 3.1 lettera c)
Modulistica per l’invio di reclami, liberamente accessibile e scaricabile:
invio di segnalazioni di disservizi e reclami inerenti il servizio di raccolta è possibile fare riferimento: numero verde 800 392 233
modulistica per l’invio di reclami relativi alla determinazione dei canoni e al pagamento degli stessi:
invio reclami relativi alla gestione operativa del servizio: scarica il modulo
con l’entrata in vigore del TQRIF ARERA, si comunica che il numero di telefono di Aprica per la ricezione delle segnalazioni da parte della Polizia locale e dell’Amministrazione comunale è il seguente: +39 346 6766290 - Email osservatorio.aprica@a2a.eu
Punto 3.1 lettera d)
Calendario e orari vigenti relativi alla raccolta dei rifiuti urbani, con riferimento a tutte le modalità di raccolta a disposizione dell’utente, ivi inclusi i centri di raccolta e con esclusione delle eventuali modalità di raccolta per cui non è effettuabile una programmazione: Calendario 2024 - Attivazione servizio raccolta di ritiro ingombranti dalle utenze domestiche su chiamata
Punto 3.1 lettera e)
Informazioni in merito a eventuali campagne straordinarie di raccolta dei rifiuti urbani e a nuove aperture o chiusure di centri di raccolta:
Centro di raccolta differenziata oppure direttamente sul sito di ApricaA2A
Punto 3.1 lettera f)
Istruzioni per il corretto conferimento dei rifiuti urbani al servizio di raccolta e trasporto: clicca qui
Punto 3.1 lettera g)
Carta della qualità del servizio vigente, liberamente scaricabile: approvata con delibera di Giunta Comunale n. 108 del 27/12/2022
Punto 3.1 lettera h)
Percentuale di raccolta differenziata conseguita nel Comune o nell'ambito territoriale in cui è ubicata l'utenza, con riferimento ai tre anni solati precedenti a quello in corso, calcolata come indicato all'art. 10, comm 10.1 e 10.2:
2020 62,61% - 2021 61,97% - 2022 66,20%
Punto 3.1 lettera i)
Calendario e orari di effettuazione del servizio di spazzamento e lavaggio delle strade oppure, ove il servizio medesimo non sia oggetto di programmazione, frequenza di effettuazione del servizio nonché, in ogni caso, eventuali divieti relativi alla viabilità e alla sosta:
- il servizio di pulizia delle strade viene svolto con frequenza settimanale;
- viene svolto rispettando l’ambiente e le esigenze di viabilità grazie a mezzi, tecniche e attrezzature all’avanguardia. In accordo con le singole amministrazioni comunali, sulla base del contratto di servizio;
- vengono rimossi tutti i rifiuti (terra, polvere, detriti, ghiaia, rifiuti piccoli e grandi) e i sedimenti sia dalla carreggiata stradale che dal marciapiede con particolare attenzione alla parte che congiunge carreggiata e marciapiede dove di norma il traffico, le precipitazioni e il vento convogliano i rifiuti.
Tutti i rifiuti raccolti secondo le modalità sopra descritte vengono inviati ad impianti autorizzati.
Punto 3.1 lettera j)
Regole di calcolo della tariffa, con indicazione in forma fruibile per gli utenti, anche attraverso esempi, delle variabili su cui si basa il calcolo della quota fissa e della quota variabile, delle riduzioni applicabili agli utenti domestici e non domestici, dei meccanismi di conguaglio, delle imposte applicabili:
- Presupposto per l’applicazione della tassa è il possesso, l’occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In particolare si intendono:
- per locali, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse su tre lati verso l’esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
- per aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locali, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all’aperto, parcheggi;
- per aree scoperte operative delle attività economiche, quelle la cui superficie insiste interamente o prevalentemente nel territorio comunale, utilizzate per lo svolgimento dell’attività economica e/o produttiva e che sono effettivamente destinate a tale fine;
- per utenze domestiche, le superfici adibite a civile abitazione;
- per utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
- Sono escluse dalla tassa:
- le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
- le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.
- La presenza di arredo, l’occupazione con materiali, macchinari e/o oggetti oppure l’attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell’occupazione o conduzione dell’immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti.
- Per le utenze domestiche, anche in assenza delle condizioni di cui al comma precedente, l’occupazione si presume avvenuta dalla data di acquisizione della residenza anagrafica.
- Per le utenze non domestiche la medesima presunzione di cui al precedente comma 4 è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l’esercizio di attività nell’immobile.
- La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti o l’interruzione temporanea dello steso non comportano esonero o riduzione del tributo, salvo quanto previsto al successivo art. 20.
La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell’alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati contestualmente all’adozione della deliberazione tariffaria.
Per maggiori dettagli si rimanda al Regolamento per la disciplina per la tassa rifiuti (TARI)
Delibera di Giunta Comunale n. 107 del 27/12/2022 di approvazione della carta della qualità dei servizi legati alla Tari - Tassa sui rifiuti, ai sensi del TQRIF, approvato da Arera con Delibera n. 15/2022/R/Rif. -
Punto 3.1 lettera k)
Informazioni per l’accesso alle eventuali riduzioni tariffarie accordate agli utenti in stato di disagio economico e sociale e la relativa procedura, ove le suddette riduzioni siano previste:
- E' garantito l’accesso ad una rateizzazione ulteriore dei pagamenti (per rate di importo minimo pari a 100 euro) per le seguenti categorie di utenti:
- utenti che dichiarino di essere beneficiari del bonus sociale nazionale e/o regionale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico;
- utenti che si trovino in condizioni economiche disagiate, individuati secondo i criteri definiti dall’ente territoriale competente;
- qualora l’importo addebitato superi del 30 per cento il valore medio riferito ai documenti di riscossione emessi negli ultimi due anni.
- Qualora sussista anche uno solo dei requisiti di cui al comma 7, su richiesta del debitore, può essere concessa la ripartizione del pagamento delle somme dovute fino a un massimo di nr. 10 rate mensili.
- Ricevuta la richiesta di rateizzazione, l'ente creditore può iscrivere l'ipoteca o il fermo amministrativo solo nel caso di mancato accoglimento della richiesta, ovvero di decadenza dai benefici della rateizzazione. Sono fatte comunque salve le procedure esecutive già avviate alla data di concessione della rateizzazione.
- In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.
Punto 3.1 lettera l)
Estremi degli atti di approvazione della tariffa per l'anno in corso con riferimento all'ambito o ai comuni serviti:
Delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 24/04/2024
Punto 3.1 lettera m)
Regolamento TARI o regolamento per l’applicazione di una tariffa di natura corrispettiva emanato ai sensi dell’articolo 1, comma 668, della legge n.147/13:
Regolamento approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 26/04/2023
Punto 3.1 lettera n)
Modalità di pagamento ammesse con esplicita evidenza di eventuali modalità di pagamento gratuite:
- pagamento con modello F24 (inviati dal Comune al domicilio del contribuente), presso qualsiasi sportello bancario, postale;
- con modello F24 on-line per i titolari di c/c abilitati al servizio di home banking;
- il pagamento può essere effettuato in due rate, nelle scadenze indicate oppure in un'unica soluzione.
Punto 3.1 lettera o)
Scadenze per il pagamento della tariffa riferita all’anno in corso: ANNO 2024
- entro il 31/07/2024 acconto del 50% della tassa
- entro il 30/11/2024 saldo del 50% della tassa
- possibilità di pagamento in soluzione unica entro il 31/07/2024
Punto 3.1 lettera p)
Informazioni rilevanti per il caso di ritardato od omesso pagamento, ivi inclusa l’indicazione, per quanto applicabile, del tasso di interesse di mora e/o di penalità e/o sanzioni, nonché tutte le indicazioni utili affinché l’utente sia messo in condizione di procedere tempestivamente al pagamento dell’importo dovuto:
- In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata.
- In caso di omessa presentazione della dichiarazione si applica una sanzione nella misura compresa tra il 100% ed il 200% del tributo non versato, con un importo minimo di € 50,00.
- In caso di infedele, incompleta od inesatta dichiarazione si applica una sanzione nella misura compresa tra il 50% ed il 100% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.
- In caso di mancata, incompleta od infedele risposta al questionario di cui all’art. 27, entro sessanta giorni dalla data di notifica dello stesso, si applica una sanzione da € 100,00 ad € 500,00. La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
- Le sanzioni previste per l’omessa ovvero per l’infedele dichiarazione sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione e degli interessi.
- Si applica per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
- Sulle somme dovute a titolo di tassa si applicano gli interessi nella misura del saggio legale, con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dalla data di esigibilità del tributo.
- La definizione delle percentuali e delle sanzioni applicate, nei limiti di cui ai commi precedenti, sono valutate direttamente dal Responsabile del tributo in base alla recidiva del contribuente
Punto 3.1 lettera q)
Procedura/e per la segnalazione di errori nella determinazione degli importi addebitati, e di errori e/o variazioni nei dati relativi all’utente o alle caratteristiche dell’utenza rilevanti ai fini della commisurazione della tariffa, con relativa modulistica, ivi inclusi i moduli per la richiesta di rimborsi, liberamente accessibile e scaricabile:
In caso di riscontro di eventuali inesattezze nell'avviso di pagamento è possibile rivolgersi all'Ufficio tributi al numero +39 035 4203208 o scrivendo all'indirizzo Email: tributi@comune.orioalserio.bg.it
Qui puoi scaricare il modulo di richiesta
Punto 3.1 lettera r)
Indicazione della possibilità di ricezione dei documenti di riscossione in formato elettronico nonché della relativa procedura di attivazione: da quest'anno il modello F24 è stato inviato tramite Pec e tramite e-mail.
Punto 3.1 lettera s)
Eventuali comunicazioni agli utenti da parte dell’Autorità relative a rilevanti interventi di modifica del quadro regolatorio o altre comunicazioni di carattere generale destinate agli utenti; in tali casi il testo della comunicazione viene reso noto al gestore tramite il sito internet dell’Autorità e deve essere
pubblicato sul sito internet dei soggetti di cui al precedente comma 2.2 entro 30 (trenta) giorni solari dalla pubblicazione sul sito internet dell’Autorità: